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Atto costitutivo e statuto


Esente da imposte di bollo e registro ex art. 6-8 Legge 266/1991.
Atto costitutivo dell'associazione di volontariato "Branco Solidale - Onlus"

In data 08/06/2010, in Nocera Infer. Via Cicalesi n° 83/85  si sono riuniti i seguenti cittadini italiani:

Ø  BELMONTE MIKI, nato a Sarno (SA),  il 27/07/1974
residente a Sarno (SA) Via Silvio Ruocco n. 3, codice fiscale BLMMKI74L27I438F

Ø  LAMBIASE YURI., nato a Cava de' Tirreni (SA),  il 27/06/1972
residente a Cava de' Tirreni (SA) Via L. Ferrara n. 24, codice fiscale LMBYRU72H27C361I

Ø  MARINIELLO LUCIO nato a Nocera Inferiore,  il 06/10/1976
residente a Nocera Inferiore (SA) Via Villanova n. 42, codice fiscale MRNLCU76R06F912N

Ø  PAGANO CLAUDIO, nato a Sarno (SA) il 02/06/1973
residente a Sarno (SA) Via I Traversa Matteotti n. 2, codice fiscale PGNCLD73H02I438P

Ø  SANTORELLI LUCA, nato a Sarno (SA) il 08/04/1978
residente a Sarno (SA) Via I Traversa Turner n. 84, codice fiscale SNTLCU78D08I438J

Ø  SCARPATI FERDINANDO, nato a Pomigliano D'Arco (NA)  il 07/03/1958
residente a Sarno (SA) Via Roma n. 94, codice fiscale SCRFDN58C07G812R

Di comune accordo, essi stipulano e convengono quanto segue:

- È costituita fra i suddetti comparenti l'associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: Branco Solidale - Onlus
- L'associazione ha sede in Via Cicalesi n° 83/85 - 84014 Nocera Inferiore (SA)
- L'associazione ha come finalità la solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
- L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
- L'associazione  avrà  come  principi informatori  (analizzati  dettagliatamente  nell'allegato Statuto                sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo): assenza di fini di lucro,                esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura,                elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,              divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
- I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:
  • Presidente:         Sig. SCARPATI FERDINANDO;
  • Vice-Presidente: Sig. MARINIELLO LUCIO;
  • Segretario:          Sig. PAGANO CLAUDIO;

- Le spese del presente atto,  annesse  e  dipendenti, si  convengono ad esclusivo  carico  della               associazione qui costituita.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia allo Statuto e alle disposizioni di legge.  

Letto, approvato e sottoscritto

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Esente da imposte di bollo e registro ex art. 6-8 Legge 266/1991.
Statuto dell’associazione di volontariato " Branco Solidale - Onlus"

DENOMINAZIONE
art.1 - È costituita l'Associazione denominata Branco Solidale - Onlus.
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L'associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

SEDE
art.2 - L'Associazione ha sede in Nocera Inferiore (SA) in via Cicalesi n. 83/85.
L'eventuale cambiamento della sede sociale non costituisce modificazione statutaria.
La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea con la maggioranza dei soci presenti. Con deliberazione del Consiglio direttivo l'associazione può istituire altre sedi operative in Italia e all'estero.

DURATA
art.3 - L Associazione ha durata illimitata.

SCOPI E FINALITA'
art.4 - L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.  Essa è  indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere e svolge la propria attività prescindendo da ogni tendenza a loro propria.
L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
L'associazione opera in maniera specifica, nelle seguenti aree d’intervento: assistenza sociale / sanitaria / impegno civile e difesa dei diritti umani / cultura / educazione / tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico.
In modo particolare, l'associazione si propone di:
a) Incidere sulle cause che generano sfruttamento e ingiustizia attraverso la rivalutazione del valore fondamentale della solidarietà, intesa non come puro e semplice aiuto generico, ma come sostegno diretto a superare condizioni particolari di indigenza e come apprezzamento dei valori propri di popoli, di razza, nazionalità, cultura religiosa e situazione sociale differente.
b) Promuovere azioni che tendano ad eliminare le forme di sfruttamento e di dipendenza attualmente esistenti fra Paesi ricchi e Paesi poveri;
c) Far crescere un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, operando concretamente nel quotidiano e divulgando alternative concrete come il “Commercio Equo e Solidale”.
d) Diffondere e favorire una cultura di pace e solidarietà.
e) Promuovere progetti di conoscenza, incontro, confronto e scambio interculturale.
f)  Promuovere il volontariato.
Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:
1) Finanziamento e promozione nei paesi poveri di microprogetti di sviluppo che abbiano le seguenti caratteristiche:
- Rispondano alle reali esigenze delle popolazioni locali;
- Beneficino non un singolo ma un gruppo organizzato o una collettività;
- Sviluppino possibilmente attività in grado di produrre occupazione e reddito al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali;
- Siano gestiti da persone residenti o abbiano come responsabili volontari motivati che operino nel luogo dove si realizzerà il progetto;
2) Realizzazione di attività di formazione del personale dei Paesi in Via di Sviluppo e di operatori della cooperazione allo sviluppo;
3) Favorire la conoscenza, la diffusione di prodotti artigianali, alimentari e manufatti provenienti dai paesi poveri, ma che rispondano ai seguenti requisiti:
- siano prodotti senza lo sfruttamento da parte di uomini su altri uomini;
- siano prodotti nel rispetto della natura e dell'ambiente;
4) Raccogliere, produrre e divulgare materiale di informazione (giornali, volantini, libri, pubblicazioni in genere, audiovisivi, banca dati informatica ...) concernente tematiche attinenti agli scopi dell'associazione;
5) Organizzare incontri, conferenze e iniziative di educazione sui seguenti temi: solidarietà, pace, intercultura, sviluppo sostenibile, cooperazione, commercio equo e solidale.
6) Cooperare con altre Associazioni, Gruppi ed Istituzioni sia pubblici che privati, che perseguono finalità analoghe, sia nazionali che esteri.
7) Partecipare a campagne per una maggiore consapevolezza e difesa dei diritti umani
L 'associazione per realizzare ed effettuare le finalità che si prefigge potrà effettuare l’allestimento di mostre, fiere, teatri e altre manifestazioni, potrà acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte, potrà organizzare corsi e seminari con tematiche diverse, organizzare eventi per la raccolta di fondi e quant’altro possa essere utile all’associazione stessa, potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da Enti Pubblici e privati, e dalle Comunità Europee.

SOCI
 ART. 5 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di reiezione della domanda, entro il termine predetto, s'intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a motivare la sua decisione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, a eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno sette giorni prima dello svolgimento della stessa.
I soci possono essere:
1. fondatori
2. ordinari
3. sostenitori
4. onorari
I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
I soci ordinari sono coloro che si impegnano volontariamente e spontaneamente per gli scopi dell'associazione e sono alla stessa ammessi dal Consiglio Direttivo. Si diventa socio effettivo dopo un periodo di 2 mesi di reciproca conoscenza. I soci ordinari sono tenuti, a pena di decadenza dalla qualità di socio, al versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi non versa la quota associativa per due anni consecutivi può perdere la qualifica di socio dell'associazione.
I soci sostenitori sono coloro i quali, ammessi nell'associazione dal consiglio direttivo previa domanda, contribuiscono a favore dell'associazione finanziariamente e in termine di valorizzazione. Essi non possono partecipare al voto assembleare, né rivestire cariche statutarie.
I soci onorari sono coloro che con la propria attività professionale o comunque la propria esperienza di vita abbiano contribuito ad elevare e valorizzare le attività e il nome dell' associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi possono essere eletti nel consiglio direttivo o ricoprire altre cariche previste dallo statuto, partecipare all'assemblea e votare.
L’ammissione degli associati richiede, per tutte le categorie, l’adesione ed accettazione incondizionata del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.

ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:
-      decesso;
-      mancato pagamento della quota sociale;
-      dimissioni;
-      espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.9 - Gli aderenti  dell'associazione  prestano la  loro  opera gratuitamente  in favore  della organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

ORGANI SOCIALI
ART. 10 - Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
-      Assemblea generale degli iscritti;
-      Consiglio direttivo;
-      Presidente.

ASSEMBLEA
ART. 11 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata ed in particolare:
-      nomina (o sostituzione ) degli organi sociali;
-      approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
-      approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
-      redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
-      deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

ART. 15 -  Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17 - Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma una volta al mese.
Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato dal/i primo/i tra i non eletti dall’ultima assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima assemblea successiva.

ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo
E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
-      eseguire le delibere dell'assemblea;
-      formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
-      predisporre il rendiconto annuale;
-      predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
-      deliberare circa l'ammissione dei soci e circa le azioni disciplinari nei loro confronti;
-      stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
-      curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:
-      rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
-      convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
-      deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
-      deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di  competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.
IL SEGRETARIO
art.21 - Il segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e può essere riconfermato. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle adunanze dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

IL TESORIERE
art.22 - Il tesoriere è custode del patrimonio dell' Associazione e l amministra su mandato del Presidente e del segretario generale. Cura la gestione della cassa dell' Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio. Oltre al Presidente ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 23 - Le entrate della associazione sono costituite da:
-      contributi dei soci;
-      contributi di privati;
-      contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-      contributi di organismi internazionali;
-      donazioni o lasciti testamentari;
-      rimborsi derivanti da convenzioni;
-      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:
-      beni mobili e immobili;
-      donazioni, lasciti o successioni.

ESERCIZI - BILANCIO - UTILI DI GESTIONE
ART. 24 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente, entro il trenta Aprile, all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

art.25 - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus con analoghe finalità. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quella ad esse direttamente connesse.

ATTIVITA' SECONDARIE
ART. 26 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

SCIOGLIMENTO
art.27 - In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad Enti con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190,della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.

RINVIO
art.28 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia.